Importante vittoria ottenuta dal nostro Studio in materia di contratto di agenzia.
Con ricorso monitorio presso il Tribunale di Rimini agivamo in favore del nostro cliente (agente di commercio) contro la società preponente per il recupero delle provvigioni contrattuali “fisse” maturate (e non pagate) durante il rapporto di agenzia.
Il decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso, veniva opposto dalla preponente la quale chiedeva accertarsi l’inadempimento contrattuale dell’agente (poiché quest’ultimo si sarebbe limitato a percepire il “fisso” contrattuale senza sviluppare la “rete clienti” ed incrementare gli ordinativi) ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno pari al minimo garantito erogato all’agente per l’intero periodo lavorativo.
Ci costituivamo in giudizio ribadendo le medesime richieste creditorie e chiedendo, in via riconvenzionale, anche le indennità di fine rapporto maturate.
Ciò sulla base del fatto che la giusta causa di recesso addotta dalla società (violazione di una clausola contrattuale – omessa rendicontazione dell’agente) risultava assolutamente inesistente ed illegittima.
Nel corso dell’istruttoria documentale, infatti, emergeva come l’asserita violazione contrattuale non era altro che un escamotage per liberarsi di un agente (evidentemente troppo costoso) che solo pochi giorni prima del recesso si era rifiutato di sottoscrivere una modifica contrattuale (che gli avrebbe comportato una notevole perdita di fatturato) e per non pagare le indennità di fine rapporto.
Il Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, pertanto, con sentenza n°69/2022 del 17 maggio 2022, rigettando l’opposizione di controparte, confermava il decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell’agente.
Avverso tale decisione ricorreva in appello la società preponente riproponendo sostanzialmente (in maniera più dettagliata) le medesime censure avanzate in primo grado.
Ci costituivamo chiedendo la reiezione dell’avverso gravame e la conferma della pronuncia appellata.
La Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n°119/2023 pubblicata il 7 marzo 2023 ha confermato in toto la sentenza del Tribunale di Rimini specificando come quest’ultimo Giudice avesse fondato la propria decisione su una attento e meditato esame di tutte le risultanze istruttorie e sulla puntuale applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ha specificato inoltre come tutte le circostanze dedotte dall’agente avessero avuto riscontro materiale nella documentazione prodotta in giudizio e che tale documentazione, così come pure i conteggi inseriti direttamente nel corpo dell’atto, non fosse a mai stati specificamente contestati.
Proprio in merito ai conteggi la Corte d’Appello, applicando in maniera ineccepibile l’art. 155 c.p.c., ha precisato come la società appellante non avesse mosso alcuna precisa contestazione circa le spettanza in favore dell’agente delle indennità di fine rapporto, sia sotto il profilo dell’an debeatur né sotto il profilo del quantum, dovendosi considerare pacifica la loro debenza.