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Risarcimento per danni da amianto

Nell’ambito della pluriennale esperienza professionale in materia di tutela dei lavoratori esposti all’amianto, in particolare nei settori dei trasporti (ferroviario e navale) ed industriale, lo studio è addivenuto a plurime transazioni risarcitorie a favore dei propri clienti. Da ultimo, con due recenti sentenze, lo studio ha ottenuto notevoli risultati  in materia di risarcimento danni da esposizione lavorativa all’amianto.

Con una prima sentenza, il tribunale di Rimini, infatti, ha riconosciuto il risarcimento dei danni per oltre un milione di euro a favore dei famigliari ed eredi di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato deceduto a causa di un mesotelioma pleurico.

E’ stato accertato nel corso del giudizio che il lavoratore, durante la propria attività alle dipendenze delle (allora) Ferrovie dello Stato era stato esposto alla inalazione di fibre di amianto, abitualmente presenti all’interno dell’ambiente di lavoro.

Detta esposizione è stata la causa unica e diretta dell’insorgenza della malattia professionale -mesotelioma pleurico- che ha portato alla morte il lavoratore.

Va evidenziato che prima del decesso il lavoratore aveva ottenuto dall’Inail il riconoscimento della professionalità della malattia contratta e la conseguente erogazione della rendita. In seguito al decesso, inoltre, la vedova aveva già ottenuto il riconoscimento della rendita reversibile a carico dell’Inail.

Il giudizio è stato particolarmente complesso ed articolato, poichè la parte resistente ha sostenuto che l’esposizione alle fibre di amianto si sarebbe verificata in un periodo precedente a quello nel quale il lavoratore era stato assunto dalle Ferrovie dello Stato.

Le prove testimoniali assunte in giudizio hanno escluso totalmente la circostanza, mentre è stata provata la esposizione professionale durante il lavoro alle dipendenze delle FS.

La consulenza medico-legale esperita nel corso della causa ha ulteriormente convalidato la tesi dei ricorrenti, confermando che il loro dante causa era deceduto per un mesotelioma pleurico, che è patologia tipica  da inalazione di fibre di amianto e che è stata la suddetta patologia a causare la morte.

Per quanto attiene all’entità del risarcimento dei danni riconosciuto agli eredi e famigliari del lavoratore, il Tribunale di Rimini si è attenuto alle tabelle del Tribunale di Roma, abbastanza simili nei parametri, a quelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano.

Tenuto conto delle singole posizioni, che sono state valutate singolarmente come prevedono i criteri tabellari indicati, il Tribunale ha liquidato, circa 250.000,00 euro per ciascun familiare, a titolo di danno non patrimoniale, oltre a circa 110.000,00 euro complessivi per gli eredi. Il tutto è stato poi maggiorato dagli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali.

A distanza di poco tempo, lo studio ha ottenuto una nuova sentenza di risarcimento per danno non patrimoniale proprio ed ereditario a favore dell’erede di un altro lavoratore, sempre deceduto a causa di un mesotelioma pleurico di origine professionale.

Trattandosi di un caso invero particolare sia per la fattispecie concreta sia per le questioni giuridiche trattate (accertamento della paternità e prescrizione ereditaria, prescrizione ordinaria, esposizione extralavorativa), ne parleremo prossimamente in un nuovo articolo.