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Responsabilità medico sanitaria –
danni da malasanità

Grazie all’esperienza acquisita lo Studio Ciappini è in grado di offrire, in sede civile e penale, una tutela completa a coloro che risultino coinvolti in casi di responsabilità medico sanitaria.

Che cos’è la responsabilità medico sanitaria

La responsabilità medico sanitaria, “malpractice” o cosiddetta “malasanità” (errore od omissione terapeutica e/o chirurgica, errore od omissione diagnostica) si inserisce nell’alveo della responsabilità professionale.

A colui che svolge una attività professionale è richiesta una “diligenza” diversa rispetto a quella del “buon padre di famiglia”, una diligenza che l’art. 1176 C.C. stabilisce come qualificata, cioè parametrata all’attività svolta.

In ambito medico la “perizia” richiesta è la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le regole tecniche proprie dell’arte medica.

L’ipotesi della colpa medica può configurarsi, quindi, ogni qualvolta il sanitario si allontani dalle specifiche regole cautelari di condotta prescritte e tipizzate nello specifico settore di riferimento (linee guida, protocolli, prassi, etc.).

La condotta del sanitario può essere omissiva (come nel caso dell’omissione terapeutica o diagnostica) oppure commissiva (come nel caso di errore diagnostico e/o terapeutico).

Con l’introduzione della Legge n°24 del 2017 (Legge “Gelli – Bianco”) vi è stata un’importante riforma nell’ambito della responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività sanitaria.

Cosa è cambiato con la Legge Gelli - Bianco

In primis l’art. 7 della Legge 24/2017 ha inquadrato come “contrattuale” (in virtù del contratto atipico di spedalità) la responsabilità
della struttura ospedaliera (privata o pubblica) che è, quindi, tenuta a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 C.C.

Per ciò che concerne, invece, la responsabilità del singolo medico, ai sensi dell’art.7, comma 3, L.24/2017, essa viene inquadrata nell’alveo dell’art.2043 C.C. e cioè come responsabilità extracontrattuale (salvo diverso rapporto contrattuale con il paziente).

Questo doppio binario comporta diverse conseguenze in ambito processuale.

Dal punto di vista dell’onere probatorio avremo un onere “semplificato” qualora venga richiamata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, dovendo il paziente dimostrare solo l’esistenza del contratto e l’inadempimento del medico. Sarà quest’ultimo invece a dover dimostrare l’esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da una causa ad esso non imputabile.

Inoltre, per ciò che concerne i termini prescrizionali entro cui attivare l’eventuale azione risarcitoria, il paziente ha 10 anni di tempo.

Diversamente, qualora si intenda agire direttamente nei confronti del medico (salvo i casi i cui sussista uno specifico contratto d’opera professionale) la condotta inadempiente di quest’ultimo rientrerà nell’alveo dell’art.2043 c.c. configurando una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

In tali ipotesi il paziente avrà, quindi, un onere probatorio sicuramente più gravoso poiché integralmente a suo carico oltre che un termine prescrizionale più breve (5 anni) per poter far valere l’azione risarcitoria.

Risarcimento danni per responsabilità medica: il nostro modus operandi

Lo Studio Legale, coordinandosi con medici legali fiduciari di comprovata capacità ed esperienza, è in grado di:

• individuare eventuali profili di responsabilità sanitaria;
• individuare quali siano i soggetti e/o le strutture responsabili;
• fornire una quantificazione degli eventuali danni subiti.

Dopo aver approfondito in modo esaustivo la conoscenza della problematica esposta dal cliente lo Studio è solito richiedere una copia della documentazione medica, nello specifico: cartelle cliniche, certificati, eccetera.

Qualora dalla necessaria analisi preliminare della documentazione dovessero emergere profili di responsabilità sanitaria, lo Studio fornisce un quadro dettagliato su tutte le fasi della procedura di risarcimento, illustrando gli eventuali presumibili costi e rischi della fase stragiudiziale (consulenza medico legale, richiesta risarcitoria, mediazione) e della fase giudiziale (accertamento tecnico preventivo, giudizio ordinario).

Fissa un appuntamento telefonico chiamando lo 0541 775084
oppure compila il form!

I casi trattati dallo Studio

Lo Studio Legale Ciappini ha trattato con successo innumerevoli casi di responsabilità professionale medica tra cui alcuni relativi a :

• infezioni nosocomiali;
• errori od omissioni diagnostici o terapeutici;
• contestazioni in merito al consenso informato;
• problematiche pre e post-operatorie.

Come viene inquadrata la Responsabilità Medica Civile e Penale

In oltre trent’anni di carriera professionale l’Avv. Stefano Ciappini ha difeso innumerevoli professionisti sanitari (medici, infermieri, responsabili di struttura) che, nello svolgimento della loro attività, si sono trovati implicati in sede civile e penale in casi di responsabilità colposa per morte o lesioni personali del paziente ottenendo importanti risultati ed assoluzioni.

Fra le diverse problematiche affrontate si evidenziano le seguenti:

1. la colpa medica e il mancato rispetto delle linee guida/buone pratiche per la sicurezza delle cure;
2. casi di omessa diagnosi od omesso trattamento terapeutico;
3. la responsabilità dell’equipe medica ed il concorso di colpa nell’attività svolta da più soggetti .

Lo Studio Legale si occupa inoltre di assistere i professionisti sanitari implicati in casi di responsabilità medica penale.

⇒ Scopri il Servizio di Consulenza per Responsabilità Medica Penale

 

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